Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 governa qualsiasi opera civile o cantiere edile. Il campo d’applicazione è dunque molto ampio: tutti i lavori di costruzione, demolizione, smantellamento e manutenzione (ordinaria o straordinaria) relativi a opere in cemento armato, legno, metallo o altri materiali sono governati dal Titolo IV.
La “ratio legis” del Titolo IV parte dall’assunto che la gestione della sicurezza debba avere una struttura e una regolamentazione specifiche e più vincolanti rispetto a quanto previsto dal Titolo I.
Le specificità della norma risiedono principalmente
Al vertice dell’organigramma della sicurezza del cantiere si pone il Committente, il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera. Le responsabilità ultime sono sue, a meno che non decida di delegarle, in parte o totalmente, nominando un Responsabile dei Lavori (RL).
Scendendo di livello nell’organigramma della sicurezza, troviamo l’Impresa Affidataria, le Imprese Esecutrici e i lavoratori autonomi.
Quella dell’Impresa Affidataria è un’introduzione specifica del d.lgs. 81/2008: è la titolare del contratto di appalto con il Committente, di fatto sono Imprese Affidatarie tutti gli appaltatori diretti, ad essa rispondono una o più Imprese Esecutrici (i subappaltatori) - cioè le imprese che contribuiscono alla realizzazione dell’opera con propri operai e attrezzature - e ad essa sono affidati diversi obblighi che un tempo in capo al solo CSE. E’ bene sottolineare che l’Impresa/le Imprese Affidataria/e possono, se contribiscono alla realizzazione dell’opera, e quindi se eseguono lavorazioni, essere anche Imprese Esecutrici.
La verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP), in capo al Committente, è
sicuramente il punto di partenza per una corretta gestione del cantiere.
Il legislatore ha infatti ben compreso come sia indispensabile che le scelte del
Committente in relazione alle Imprese Affidatarie e/o Esecutrici non possa limitarsi
alla mera valutazione economica.
La verifica dell’ITP dovrà infatti prendere in considerazione attentamente
l’esistenza di un organica struttura di gestione della sicurezza oltre che delle
effettive capacità tecniche ed organizzative delle imprese chiamate alla
realizzazione dell’opera.
Tale obbligo di verifica è trasferito integralmente all’Imprese Affidatarie nei confronti dei loro sub appaltatori affinché utilizzino gli stessi criteri di selezione individuati per il committente.
I criteri mini di verifica sono identificati dall’allegato XVII del d.lgs. 81/2008
Aspetto imprescindibile nel momento in cui ci si trova all’interno del campo di
applicazione del titolo IV è senza dubbio la nomina del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione - CSE (il ruolo può essere
ricoperto da un unico soggetto).
Le due posizioni di garanzia rimangono senz’altro le figure cardine che
garantiscono la corretta gestione della sicurezza sia in fase di progettazione che
durante l’esecuzione dei lavori. E’ fondamentale prendere consapevolezza del fatto
che la corretta gestione del cantiere prende vita già nelle prime fasi di
progettazione in cui lo stesso coordinatore affianca i progettisti coinvolti e li
supporta nell’individuazione delle modalità costruttive con l’unico fine di
prevedere, ridurre e gestire il rischio già dalle prime scelte architettoniche.
Una volta avviate le attività lavorative il testimone viene ceduto al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il quale attraverso le opportune azioni di verifica e di coordinamento garantirà la più fluida gestione del cantiere nel rispetto delle norme che regolamentano la sicurezza.